L’obbligatorietà della sospensione dell’attività lavorativa ex articolo 14 del D.Lgs 81/08 spiegata, con qualche contraddizione, dal Ministero.

L’obbligatorietà della sospensione dell’attività lavorativa ex articolo 14 del D.Lgs 81/08 spiegata, con qualche contraddizione, dal Ministero.

La riforma dell’articolo 14 del D.Lgs 81/08 operata con il DL 146/2021 ha segnato una svolta rigoristica nella prevenzione degli infortuni e delle irregolarità.
Come noto, l’ispettorato del lavoro (ma anche l’azienda sanitaria locale competente) può ordinare la sospensione dell’attività per ragioni di sicurezza in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, oppure in caso di lavoro irregolare.

Un primo interrogativo che solleva la nuova normativa attiene all’estensione dei doveri d’intervento dell’autorità competente: si tratta di un obbligo o di un potere? INL o ASL, al cospetto delle irregolarità accertate, possono o devono sospendere l’attività lavorativa? Si tratta, insomma, di un obbligo al quale l’agente accertatore non può sottrarsi?

Le indicazioni ministeriali, sia della Circolare Ministeriale 9 novembre 2021 n. 3  che quella della nota Ministeriale 7 giugno 2022 n. 1159 , sono orientate nel senso che la norma avrebbe privato gli agenti accertatori di ogni discrezionalità.

L’interpretazione della norma si fonda sulla forma verbale utilizzata nella norma, l’indicativo presente e, soprattutto sul confronto con il testo previgente che prevedeva espressamente il potere, e non l’obbligo, di sospensione dell’attività.

Se l’esegesi ministeriale è corretta, l’istituto oltre ad essere destinato ad un’applicazione sempre più estesa, rischia di produrre effetti controproducenti, con il rischio di ricadute anche sull’occupazione. L’automatismo normativo, insomma, sembra preoccupare gli stessi soggetti che devono applicarlo e che, quindi, hanno già interpellato il Ministero per chiarimenti e direttive.

Con la nota del 7 giugno 2022 il Ministero è ritornato sull’argomento. Il quesito al quale l’organo amministrativo apicale è stato chiamato a confrontarsi è il seguente: preso atto dell’obbligatorietà della misura sospensiva dell’attività lavorativa, ci sono motivi che possono esentare l’organo ispettivo all’applicazione del provvedimento?