Formatori degli addetti antincendio e addetti antincendio: un documento interno dei vigili del fuoco per definire le modalità di  formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento

Formatori degli addetti antincendio e addetti antincendio: un documento interno dei vigili del fuoco per definire le modalità di formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento

di: Simona Galante

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato un documento non protocollato e ad uso interno, per fornire indicazioni in merito all’applicazione del DM 2 settembre 2021, relativamente ai corsi di formazione antincendio. Il documento è diviso in due parti:

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Il documento stabilisce che i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio sono organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.

L’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati. L’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni, è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.

Il documento poi specifica che l’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.

Aggiunge che al fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.

Per i dettagli si rimanda alla lettura integrale del documento