Nel caso esaminato dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, del 3 agosto 2022 n. 30582, il giudizio verteva intorno a fatti di discarica abusiva e traffico illecito di rifiuti urbani.
La vicenda di merito è piuttosto intricata ma possiamo sintetizzarla in questo modo. Una società ha gestito rifiuti urbani utilizzando l’autorizzazione di un’altra impresa, affittuaria della prima e consegnandoli a diverse discariche della zona. Nell’ambito di tale gestione irregolare, si è inserito anche un “broker” che, previo pagamento di un corrispettivo, ha messo in contatto tra loro il produttore e lo smaltitore dei rifiuti.
I titolari delle imprese e delle discariche sono stati ritenuti responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva, unitamente al “procacciatore”, accusato sia di aver esercitato abusivamente l’attività di intermediazione, che di aver omesso le verifiche obbligatorie per legge.
Ed è proprio la posizione di quest’ultimo che è stata oggetto di interesse da parte della Corte di Cassazione nella sentenza in esame.
Condannato anch’egli per i reati contestati a tutti, il procacciatore ha articolato diverse difese che gli Ermellini hanno però ritenuto infondate.
La difesa ha tentato di distinguere la posizione del “procacciatore” da quella “dell’intermediario”. La differenza consisterebbe nel fatto che il primo è colui che si limita a mettere in contatto le parti, senza ingerirsi in alcun modo nella gestione del rifiuto.
La motivazione della Corte di Cassazione appare piuttosto lacunosa poiché si limita ad affermare apoditticamente che chi si adopera per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi li smaltisce, per ciò solo, deve essere considerato un “intermediario”. Non vi è alcuna spiegazione della differenza tra il mediatore e l’intermediario. La sentenza non analizza le differenze tra le due attività.