Ogni norma di legge che impone un certo comportamento individua, direttamente o indirettamente, la persona che è tenuta a compierlo. Ma questa individuazione non è sempre immediata e, soprattutto, può essere complicata dall’esistenza di fonti normative inferiori (regolamenti, disciplinari tecnici ecc..) e contrattuali che influiscono sulla distribuzione dei doveri.
In un cantiere la situazione è ancor più complicata per il fatto che nel medesimo luogo operano diversi soggetti, che rispondono ad apici differenti e che interagiscono tra loro.
Possiamo provare a delineare in astratto i principi fondamentali che regolano le materie della sicurezza e dell’ambiente, tra loro molto analoghe; ma è indispensabile premettere che ogni vicenda può avere sbocchi processuali a sé stanti, peculiari. Questo è possibile in virtù del principio dell’assunzione della posizione di garanzia di fatto (peraltro espresso anche dall’articolo 299 TUS): “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto” (Cass pen. Sez. IV - , Sentenza n. 22079 del 20/02/2019).
Nell’ambito dei contratti di appalto si forma una gerarchia decisionale che dovrebbe avere una corrispondenza anche nella ripartizione delle responsabilità.
Va distinto, però, il caso di appalto “semplice” da quello relativo ai cantieri, così come definiti dal TUS e dei quali ci occuperemo in questa sede.
La materia è, a dire il vero, molto vasta e complessa, sicché si prendano le presenti note come un promemoria riassuntivo delle principali e più meritevoli di segnalazione massime giurisprudenziali.