In vigore il nuovo Decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022  in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per la sicurezza delle attività del sistema scolastico.

In vigore il nuovo Decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022 in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per la sicurezza delle attività del sistema scolastico.

di: Simona Galante

Entra in vigore oggi, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 5, del 4 febbraio 2022.

Art. 1 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
Viene resa illimitata la validità della certificazione verde Covid, senza ulteriori dosi di vaccino, per chi ha completato il ciclo vaccinale con tre dosi e per chi ha un certificato di guarigione da Covid ed hanno successivamente effettuato il ciclo vaccinale con prima dose e dose di richiamo.

Per chi ha un certificato di sola guarigione, il certificato verde Covid ha validità di 6 mesi dall’attestazione della guarigione.

Art. 2 - Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Art. 3 - Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia
Specifica le regole per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia

Art. 4 - Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

Art. 5 - Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

Art. 6 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Riorganizza le regole per le quarantene nel caso di positività tra studenti ed insegnanti