Abbiamo già avuto modo di commentare (vedi approfondimento) il DM 2 settembre 2021, conosciuto tra gli addetti ai lavori anche con il nome di “Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio” o “Decreto GSA”, che entra in vigore dal 4 ottobre 2022, andando a sostituire una parte dell’attuale DM 10 Marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” .
Il presente approfondimento riguarda gli aspetti, in esso contenuti, legati all’informazione ed alla formazione antincendio dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’informazione e la formazione antincendio rientrano a tutti gli effetti nella gestione della sicurezza antincendio in esercizio, che costituisce uno dei due elementi portanti alla base della gestione della sicurezza antincendio (GSA).
E' importante precisare e distinguere gli aspetti legati alla formazione, che nel caso dell’antincendio assume due connotazioni diverse:
- Specifica ed adeguata in relazione al livello di rischio di incendio (o di esplosione), correlata alla mansione svolta dal lavoratore sul luogo di lavoro
- Dell’addetto del servizio antincendio.
La formazione dell’addetto antincendio segue quanto indicato nell’art. 5 del “Decreto GSA”, mentre l’altra segue quanto indicato nell’art. 3.
Si è notato che a volte queste due tipologie di formazioni vengono confuse o peggio ancora una delle due formazioni - in genere quella dell’addetto al servizio antincendio - possa assolvere al compito dell’altra. Queste posizioni sono errate.