Le misure di precauzione contenute nelle linee guida si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.
Le linee guida riguardano:
- INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
- PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
L'Ordinanza del Ministero della Salute produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022.