Secondo le regole del Diritto Civile (o, per meglio dire, del Diritto del Lavoro), il “titolare del rapporto di lavoro” è l’Impresa che ha assunto il dipendente.
Per il Sistema prevenzionale dettato dal D.Lgs 81/08, invece, si fa riferimento al Diritto Penale, per il quale vale un principio fondamentale, di rilevanza costituzionale, secondo il quale la responsabilità penale è personale.
Qual è perciò la persona fisica che, in una Società governata da un organo collegiale, deve essere considerata Datore di Lavoro?
Nel caso in esame l’imputato si era difeso affermando di essere il Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza, ma non in senso “giuslavoristico”.
Ora, tale affermazione ha fatto ribaltare, da parte della Corte di Cassazione, il verdetto di merito (che era stato assolutorio), in ragione del principio di unicità della figura di Datore di Lavoro. Nella Sentenza (Sentenza 17 marzo 2022, n. 9028, Corte di Cassazione Penale, sez. III), in sostanza, viene affermato che il soggetto apicale che svolge le mansioni di Datore di Lavoro non può che essere unico, sia dal punto di vista prevenzionistico che giuslavoristico.
L’assunto è palesemente errato, posto che, in senso “giuslavorsitico” (o civilistico che dir si voglia), il Datore di Lavoro è l’Impresa, cioè la persona giuridica e non quella fisica.
A confondere ancor più la vicenda è stata anche l’Impresa stessa che aveva conferito una delega di Datore di Lavoro ad un dipendente (pare) con esplicito riferimento all’articolo 16 TUS. Se così fosse, saremmo al cospetto di una delega che proviene dall’organo apicale e che, perciò, non può che essere diretta al soggetto subordinato.
Approfondiamo tutte le questioni sollevate nel commento alla Sentenza.