Smart working, dal 1° settembre nuove regole (più semplici)

Smart working, dal 1° settembre nuove regole (più semplici)

di: Vincenzo Morena
Lavoro agile più "smart". Dal 1° settembre i datori di lavoro dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione della prestazione in smart working dei propri dipendenti. La comunicazione semplificata per il c.d. lavoro agile è una delle principali novità previste dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (che converte il D.L. 73/2022), in vigore dal 20 agosto 2022.

Il provvedimento, sostituendo il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale (tornato cogente dopo la fine della normativa anti-Covid che prevedeva il lavoro agile su scelta unilaterale dell'impresa) con una mera comunicazione dei nominativi dei dati in modalità facilitata, rende - quindi - «strutturale» la semplificazione dello smart working.

In attuazione della norma contenuta nel D.L. Semplificazioni, inoltre, lo scorso 22 agosto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale n. 149 il quale, recependo le richieste avanzate dalle parti sociali circa il protocollo burocratico "estremamente pesante", prevede che la comunicazione dovrà:

- avvenire in modalità telematica, compilando il nuovo modello disponibile dal portale lavoro.gov.it da parte di coloro che sono in possesso delle credenziali Spid, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), o sono in possesso di una Carta d'identità elettronica (Cie);

- riportare, come detto, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza necessità di allegare gli accordi stipulati.

Si ricorda, infine, che in alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile la trasmissione in forma massiva (attraverso la modalità massiva Rest, utile per l'invio di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare), e che in caso di mancata comunicazione è applicabile la sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato.