Il provvedimento - in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022 -, nell'ottica di migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach), che contengono, appunto, i requisiti informativi richiesti.
In particolare, il regolamento interviene:
- sull'allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze;
- sugli allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).