In particolare, il giudizio sottoposto all'attenzione della Quarta sezione penale trae origine dal ricorso della titolare di una impresa agricola, condannata per l'infortunio occorso a una stagista della sua azienda durante le operazioni di pulitura di un grosso tino: dalla motivazione della sentenza di merito era emerso come la persona offesa non avesse ricevuto alcuna istruzione sulle modalità esecutive del compito da svolgere, non le era stata fornito alcun necessario dispositivo di protezione ex art. 77 del Testo Unico sulla sicurezza, e non era stata eseguita alcuna preventiva valutazione del rischio - da parte del datore - in merito all'attività.
Gli Ermellini, confermando quanto deciso dai Giudici dei precedenti gradi, ritengono applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, equiparando al lavoratore, ai fini della norma citata, coloro che «svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro […] anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento».
Di conseguenza, il datore di lavoro - anche nei confronti del tirocinante - ha il dovere di osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle regole cautelari di previsione del rischio specifico cui il lavoratore è esposto nell'attività a cui è adibito, di formazione e informazione dello stageur e di fornitura di idonei dispositivi di protezione.
Da ultimo la Corte precisa, poi, che l'avvalersi di un professionista incaricato della gestione delle tematiche in materia di salute e sicurezza non esime il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione del rischio, i quali non sono, pertanto, demandabili a terzi.