Sulla G.U.R.I. - Serie generale - n° 187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2022, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.”
Le norme tecniche si applicheranno a partire dal 9 novembre 2022 agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.
Il D.M. 26 luglio 2022 si applicherà sia alle attività di nuova realizzazione a partire dal 9 novembre 2022 e sia a quelle esistenti con alcune precisazioni, così come meglio chiarito nell’approfondimento.
Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti al 9 novembre 2022, le norme tecniche di cui all'ALLEGATO 1 si applicheranno a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti al 9 novembre 2022, che invece dovessero risultare incompatibili con le norme tecniche di cui all'ALLEGATO 1, si continueranno ad applicare le norme tecniche di prevenzione incendi tradizionali.
Non risulta tuttavia possibile generalizzare in alcun modo il possibile percorso che il responsabile dell’attività dovrà seguire, in quanto fortemente dipendente dalla tipologia di interventi di modifica o di ampliamento delle attività.
La novità più importante del Decreto è relativa al fatto che le norme tecniche riportate nel D.M. 26 luglio 2022 si applicheranno in combinazione con le sezioni G, S, V (capitolo V.1, V.2, V.3) ed M del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. Quest’ultimo Decreto è meglio conosciuto fra gli addetti ai lavori del settore antincendio con il nome di “Codice”.