Le nuove indicazioni riguardanti questa particolare tipologia di macellazione (eseguita nei casi in cui un animale - per il resto sano - abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto: in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze), si sono rese necessarie al fine di armonizzare il controllo ufficiale dando seguito a quanto previsto dalla normativa europea e in risposta alle raccomandazioni della DG SANTE (Direzione Generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Europea), che aveva evidenziato (nel corso di un audit in Italia) come in alcune linee guida/circolari emanate dal Ministero della Salute e dalle regioni veniva consentita la macellazione d'urgenza in allevamento di bovini con "disturbi del metabolismo", condizione non in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Le disposizioni, quindi, aggiornano le modalità di esecuzione della macellazione d'urgenza al di fuori dai macelli, prevedendo, tra l'altro, un modello 4 informatizzato specifico per questo tipo di macellazione, oltre a quello da utilizzare in caso di ispezione ante mortem sfavorevole.
Si segnala che - sempre in argomento - ad inizio anno, il Ministero della Salute aveva emesso la nota 20 gennaio 2022, n. 1632.
(continua...)