Come ricordano da Bruxelles, «l'olio di oliva possiede determinate proprietà organolettiche e nutritive che, tenuto conto dei costi di produzione, gli permettono di avere accesso a un mercato a un prezzo relativamente elevato rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Alla luce di questa situazione di mercato è opportuno stabilire norme di commercializzazione per gli oli di oliva che garantiscano la qualità del prodotto e combattano efficacemente le frodi. È, dunque, opportuno stabilire specifiche disposizioni per rendere sempre più efficace il controllo delle norme di commercializzazione».
I due provvedimenti, in vigore dal 24 novembre, integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 (relativo all'organizzazione comune dei mercati) e, nell'abrogare il regolamento (UE) n. 29/2012 e il regolamento (CEE) n. 2568/91, si occupano, tra le altre, dell'etichettatura e delle caratteristiche chimiche ed organolettiche di tale prodotto, prevedendo anche disposizioni relative al campionamento dell'olio di oliva consegnato in imballaggi.
(continua...)