La direttiva, che sostituisce la precedente 95/50/CE, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate (o che si trovano sotto la loro responsabilità).
Il documento non presenta evidenti novità di sostanza: vengono, infatti, confermati sia la "lista di controllo" composta di 34 punti e prevista dall'Allegato I che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica, così come gli "orientamenti" in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio, e il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.