Violare le prescrizioni dell’AIA comporta la commissione di un reato, oppure di una sanzione amministrativa?
La violazione delle prescrizioni dell’AIA costituisce sempre reato quando riguarda la “gestione dei rifiuti”; è prevista una pena maggiore se le violazioni riguardano la gestione dei rifiuti pericolosi non autorizzati.
Ma a cosa si fa riferimento allorché si parla di “gestione dei rifiuti”?
Dal punto di vista prettamente giuridico, per l’articolo 183 comma 1 lett. n) TUA, “gestione” dei rifiuti è:
“(…) la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.”
Orbene, l’apposizione della cartellonistica, secondo le indicazioni contenute nell’AIA, e, in particolare, dei cartelli con l’indicazione dei codici CER dei rifiuti stoccati, attiene alla “gestione” dei rifiuti oppure no?
Nel caso della Sentenza Corte di cassazione, sez. III, n. 7874 del 4 marzo 2022, la Suprema Corte si è espressa positivamente, ritenendo integrato il reato e non l’illecito amministrativo. Si dice, in sostanza, che lo stoccaggio rientra nel novero delle attività di gestione dei rifiuti, sicché la violazione delle prescrizioni AIA rileva ai fini penali.
Ricomprendere anche tali attività nell’alveo della gestione dei rifiuti, significa, di fatto, estendere oltremodo il campo di applicazione della norma penale, confinando l’illecito amministrativo a casi talmente residuali da non essere neppure facilmente individuabili.