Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

di: Sonia Corna
Allo scopo di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità, è stata emanata la Legge 17 maggio 2022, n. 61, pubblicata sulla G.U. n. 135 dell'11 giugno 2022.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori dei prodotti suddetti e i gestori della ristorazione collettiva.

Relativamente alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, potranno essere previsti, nei mercati agricoli e nei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, appositi spazi.

La legge prevede inoltre che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno:

- istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta»

- stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi

- definite le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari

- definiti gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione. Non può essere apposto invece sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

E' compito delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano esercitare i controlli per l'accertamento delle infrazioni e irrogare le sanzioni previste dalla legge.