Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)
La sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) La sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

di: Claudia Imperato

L’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS (XII ATP) e dell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha comportato il riesame delle informazioni da riportare nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2020/878, relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza”, che rappresenta la terza modifica dell’Allegato II del REACH nel corso di 10 anni ed è applicabile dal 1° gennaio 2021.

Quasi tutte le sezioni sono state modificate dal punto di vista formale e sostanziale.

La sezione 9, riguardante le “Proprietà fisiche e chimiche”, è stata particolarmente interessata dalle modifiche poichè le informazioni da riportare in tale sezione sono collegate con la pericolosità della sostanza/miscela, ed è bene che ci sia coerenza non solo con il dossier di registrazione o CSR, ma soprattutto con altre sezioni della SDS quali, ad esempio, la sezione 2.

Secondo il nuovo regolamento, per ogni parametro chimico-fisico, i dati a disposizione devono essere riportati in dettaglio, le proprietà identificate chiaramente:
- unità di misura appropriate;
- metodo di determinazione;
- condizioni di misurazione e di riferimento.

In caso di dati non disponibili o di inapplicabilità di talune proprietà alla sostanza/miscela in oggetto, se possibile, è necessario fornire le ragioni.

Per approfondire l'argomento segnaliamo il webinar organizzato giovedì 17 marzo: "La redazione delle SDS secondo il nuovo Regolamento n. 2020/878: le principali novità introdotte"