L’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS (XII ATP) e dell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha comportato il riesame delle informazioni da riportare nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).
Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2020/878, relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza”, che rappresenta la terza modifica dell’Allegato II del REACH nel corso di 10 anni ed è applicabile dal 1° gennaio 2021.
Quasi tutte le sezioni sono state modificate dal punto di vista formale e sostanziale.
La sezione 9, riguardante le “Proprietà fisiche e chimiche”, è stata particolarmente interessata dalle modifiche poichè le informazioni da riportare in tale sezione sono collegate con la pericolosità della sostanza/miscela, ed è bene che ci sia coerenza non solo con il dossier di registrazione o CSR, ma soprattutto con altre sezioni della SDS quali, ad esempio, la sezione 2.
Secondo il nuovo regolamento, per ogni parametro chimico-fisico, i dati a disposizione devono essere riportati in dettaglio, le proprietà identificate chiaramente:
- unità di misura appropriate;
- metodo di determinazione;
- condizioni di misurazione e di riferimento.
In caso di dati non disponibili o di inapplicabilità di talune proprietà alla sostanza/miscela in oggetto, se possibile, è necessario fornire le ragioni.
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