A seguito di un infortunio sul lavoro, l’RSPP di un’azienda è stato ritenuto responsabile per non aver attuato le misure di prevenzione previste. L’RSPP aveva anche ricevuto una delega dall’amministratore in materia di sicurezza e aveva sottoscritto il DVR in funzione di “datore di lavoro”. Per questo motivo anche la società era stata imputata e condannata in qualità di ente responsabile ex D.Lgs. 231/01, giacché il reato era stato commesso da soggetto ritenuto “apicale” nell’organizzazione aziendale.
Con la sentenza del 21 settembre scorso, n. 34943 della quarta sezione, la Corte di Cassazione penale ha posto rimedio all’errore di diritto commesso dai giudici di merito: confermata la correttezza della condanna (già caduta in prescrizione) dell’RSPP per il reato presupposto, l’ente non è stato ritenuto colpevole dagli ermellini.
La Sentenza è particolarmente rilevante in quanto chiarisce alcuni aspetti nodali: il sistema di responsabilità tracciato dal D.Lgs. 231/01 opera su due differenti piani: l’ente che sia legato da un rapporto organico con gli autori del reato risponde diversamente a seconda della tipologia di rapporto. Se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, si presume l’esistenza di una colpa organizzativa in seno alla società. Se il reato è commesso da un soggetto subordinato, l’ente deve soltanto dimostrare di aver adottato un modello organizzativo efficace e la responsabilità amministrativa della società è legata alla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza da parte dei soggetti apicali.
Gli Ermellini hanno quindi chiarito un aspetto che sovente è trascurato nei tribunali: il conferimento di una procura (o delega che dir si voglia) di specifiche attribuzioni, anche se inerente a settori vitali dell’organizzazione aziendale, “non è sufficiente per far assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva. Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza".
Atteso che il soggetto delegato, proprio perché tale non è equiparabile ad un soggetto apicale, la Corte ha infine ricordato che il fatto che l’RSPP avesse sottoscritto il DVR non significa l’avergli attribuito la qualifica di datore di lavoro ma , semmai, che quel documento è stato redatto in maniera incongrua, essendo la valutazione dei rischi, un’attività riservata al datore di lavoro.