Nell’elenco dei codici CER (Elenco Europeo dei Rifiuti EER), tutti i codici che terminano con 99 hanno uguale denominazione: “rifiuti non specificati altrimenti”.
Anche nella normativa sul trasporto delle merci pericolose, ivi compresi i rifuti, (accordo ADR) sono presenti rubriche non altrimenti specificate, identificate con l’acronimo “n.a.s.”.
Per evitare che questi codici generici fossero catalogati sotto voci non corrette, l’autorità competente, nel corso del tempo, ha progressivamente arricchito la documentazione richiesta a corredo della scelta di questa tipologia di codici, in modo da identificare correttamente il rifiuto. L’intento è quello di evitare gestioni illecite ed altresì pericolose per errata manipolazione o reazione imprevista.
La nuova Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 04/2022, che sostituisce le due precedenti (la n. 661/ALBO/SEG/OE 19 aprile 2005, e la n. 06 del 29 giugno 2020), ha ribadito quanto già indicato riguardo la definizione di questa tipologia di rifiuti, definendo meglio la tipologia della dichiarazione da allegare e le sue modalità di redazione.
Resta da augurarsi che nel prossimo aggiornamento del Catalogo, fermo ormai al 2014, siano compresi nuovi descrittori EER che consentano di identificare meglio i rifiuti e tengano conto anche delle nuove tipologie generate dal progresso tecnico.