Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito in legge il DL 36/2022

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito in legge il DL 36/2022

di: Paola Chimienti
La Legge 29 giugno 2022, n. 79 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 29 giugno 2022, n. 150 ha previsto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Diverse tematiche sono oggetto del provvedimento, tra le più rilevanti segnaliamo:

Art. 20 - Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il PNRR promuove l'attivazione di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza mirati a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche, sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi.

Art. 23 - Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino

Art. 23-bis - Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse

Art. 25 - Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Art. 25-bis - Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: l'accordo di programma quadro tra Conai, consorzi di filiera e produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private.

Art. 26-bis - Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali: quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato.

Art. 27 - Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici: il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.