In data 26 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione del 25 maggio 2023, che modifica gli Allegati III e V del Regolamento (CE) 396/2005, per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) della sostanza attiva Phosmet su tutte le matrici alimentari a decorrere dal prossimo 15 settembre 2023, che sono abbassati al valore di default di 0,01 mg/Kg;
Fanno eccezione:
- arance, patate, mele, pere, ananas, meloni, cocomeri, radici di barbabietole da zucchero, latte (di bovini), il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,005 mg/Kg;
- erbe fresche e fiori commestibili, il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,02 mg/Kg; - chicchi di caffè, infusioni di erbe da: fiori, foglie ed erbe, radici, altre parti della pianta, semi di cacao, carrube/pane di San Giovanni, luppolo, spezie di: semi, frutta, spezie da: corteccia, radici e rizomi, boccioli, pistilli di fiori, arilli, miele e altri prodotti dell’apicoltura, il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,05 mg/Kg.
Tale misura regolatoria fa seguito alla revoca di tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Phosmet, a causa del rischio per i consumatori per i residui di tale sostanza attiva.
Il Regolamento (UE) 2023/1029 non fissa delle “misure transitorie” che comprendano anche i prodotti alimentari già raccolti e tenuti a scopo di vendita, inclusi quelli stoccati nei magazzini degli agricoltori. Pertanto, la data di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1029: 15 settembre 2023, coincide con il termine dello smaltimento dei prodotti alimentari trattati con il Phosmet, sia come prodotto alimentare fresco che come prodotto trasformato.
Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sull'argomento con la Nota n. 23042 "Phosmet - Termine commercializzazione prodotti alimentari freschi e trasformati"