Emergenza alluvione Emilia-Romagna, deroghe al Codice ambientale

Emergenza alluvione Emilia-Romagna, deroghe al Codice ambientale

di: Vincenzo Morena
Per affrontare la (tristemente nota) emergenza alluvione in Emilia Romagna il Governo ha emanato l'ordinanza 8 maggio 2023, n. 992 che prevede deroghe al Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

In particolare, il provvedimento ("Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena") dispone deroghe in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazioni integrate ambientali e autorizzazioni rifiuti.
Previste poi deroghe in relazione alle autorizzazioni paesaggistiche e al Codice appalti.

Il documento prevede inoltre che «i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al Comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del D.Lgs. n. 275/1993», e che «ai materiali litoidi e vegetali rimossi [...] non si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 120/2017, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica». «I litoidi che insistono in tali siti inquinati», si precisa infine, «possono essere ceduti al Comune qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del Codice dell'ambiente».