Il quesito - a firma di una associazione di categoria - chiedeva di individuare, alla luce dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell'obbligo di etichetta ambientale degli imballaggi, le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento a quelle energetiche previste dal regolamento (UE) n. 2017/1369.
Il Ministero, dopo una attenta disamina della normativa di riferimento, e dopo aver ricordato che «in ordine a talune particolari tipologie di prodotti - quali pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche - vi è già un obbligo di etichettatura sull'efficienza energetica, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza, al consumo di energia e di altre risorse», ha precisato che il regolamento 1369 cit. «rinvia a successivi atti delegati l'adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell'etichettatura energetica, che potrà prevedere anche che questa sia stampata sull'imballaggio del prodotto».
«Pertanto», conclude il dicastero, «nelle more dell'adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all'art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo».