Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel corso di una controversia tra un Comune Lombardo e alcune aziende ritenute responsabili del deposito di rifiuti e conseguente inquinamento del suolo, ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge regionale Lombardia del 2006 n. 30. La disposizione di legge attribuiva ai Comuni del territorio Lombardo una serie di funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti ex art. 242 TUA allorché l’inquinamento riguardasse il territorio di un solo comune. Era demandata, sostanzialmente, l’intera procedura in materia di bonifica dei siti assegnata dal testo Unico Ambientale alle regioni.
Il TAR ha chiesto alla Corte Costituzionale se tale delega fosse compatibile alla luce del disposto degli articoli 117 e 118 della Carta Fondamentale.
La risposta al quesito non era così difficile da prevedere perché il dettato costituzionale è molto chiaro: la tutela dell’ambiente costituisce una prerogativa statale, anche a seguito delle riforme costituzionali del 2001. Lo Stato, organo al quale la Costituzione ha riservato la tutela dell’ambiente, ha delegato alcune funzioni alle regioni. Queste ultime non sono titolari originarie dei poteri di intervento e protezione ambientale, cosicché non è consentito loro di devolvere ad altri soggetti le mansioni.
Le conseguenze della sentenza, sul piano giuridico, sono piuttosto severe. Ogni provvedimento amministrativo assunto dai Comuni in materia di bonifica sono nulli. Le procedure di bonifica previste dall’articolo 242 e seguenti del TUA dovranno ricominciare da capo ed essere governate dalla Regione.