Tra le principali modifiche che il provvedimento - in vigore dal 28 febbraio 2023 - ha apportato al "Milleproroghe", si segnalano:
- la proroga di sei mesi del termine sull'adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti ai criteri End of waste (art. 11 comma 8-undecies);
- il differimento a fine 2023 dell'efficacia della disposizione transitoria secondo la quale, nelle ipotesi di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1"con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico (articolo 11, comma 8-septies);
- la proroga al 31 dicembre 2023, prevista con il nuovo comma 6-quater dell'art. 12, dell'obbligo, introdotto dal D.L. 2182022, di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi, restringendone il campo di applicazione alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o 500 tonnellate nell'arco di un mese).
(continua...)