La delega del datore di lavoro in materia di sicurezza: questa sconosciuta.
La Corte di Cassazione mette (finalmente) un po’ di ordine.

La delega del datore di lavoro in materia di sicurezza: questa sconosciuta. La Corte di Cassazione mette (finalmente) un po’ di ordine.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Nel corso dei processi spesso si creano le incertezze maggiori con riferimento ai concetti più generali.

Così, ad esempio, capire chi è il datore di lavoro o, comunque, il soggetto titolare degli obblighi di garanzia, non è sempre facile o di immediata comprensione.

Le imprese, soprattutto quelle medie ed alte, hanno schemi organizzativi complessi: consigli di amministrazione con amministratori delegati, comitati di gestione composti da più membri che, magari, hanno conferito deleghe ad altri soggetti. Va da sé che cercare di adattare una legge (D.Lgs. 81/2008) pensata per realtà monosoggettive a queste organizzazioni strutturate sia un’operazione complicata.
Il D.lgs 81/08 non dice nulla a questo proposito se non che è equiparato al datore di lavoro il responsabile dell’unità produttiva, lasciando poi all’interprete il delicato compito di stabilire nel concreto a chi attribuire la posizione di garanzia.

Con la sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 la sezione prima penale della Corte di Cassazione ha finalmente cercato di fare chiarezza e di mettere ordine alla materia.

Verificatosi un infortunio, sono stati indagati e condannati dai giudici di merito il presidente del consiglio di amministrazione, il consigliere delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, infine, l’amministratore delegato con poteri di sovraintendere e coordinare gli impianti produttivi che era anche delegato con poteri in materia di sicurezza sul lavoro.

Come lucidamente spiega la sentenza in esame, (non a caso redatta da un magistrato particolarmente esperto della materia), non bisogna fare confusione tra la delega gestoria e quella prevenzionistica.
la delega gestoria attribuisce al delegato la qualifica di “datore di lavoro” che, a sua volta potrà conferire la delega prevenzionistica ad un'altra persona. Ma in tal caso, chi ha ricevuto la delega gestoria è tenuto a redigere il DVR e nominare l’RSPP, cosa che, come noto, è preclusa al delegato ex art. 16 TUS. Ed è proprio su questo punto che si registra una certa confusione nelle procure che troviamo nelle aziende e nelle quali spesso si legge che il delegato è costituto, ex articolo 16 TUS, come “datore di lavoro” dell’impresa. Ma ciò è una manifesta contraddizione, poiché per conferire la delega ex articolo 16 è necessario essere, a monte, i datori di lavoro.

Questa sentenza costituisce un deciso passo in avanti a favore della certezza del diritto.

È quindi compito delle imprese quello di verificare che la propria organizzazione, anche dal punto di vista formale, sia adeguata alle regole di legge così come interpretate dalla Corte di cassazione.