di: Simona Galante
E’ in gazzetta da oggi, 29 giugno 2023, il nuovo Regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Councilon machinery products), REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, che andrà a sostituire, nei prossimi mesi, l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.
La conversione della direttiva in regolamento permette di ridurre i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli Stati membri, quindi un’attuazione più uniforme e una maggiore certezza del diritto.
Novità sostanziali:
- Il nuovo regolamento si applica, a differenza della vecchia direttiva che prendeva in considerazione solo le macchine nuove, anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero tali da influenzarne la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Sono state introdotte le figure dell’importatore e del distributore. L’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.
- Nel campo di applicazione rientrano i “componente di sicurezza”, che includono, per la prima volta anche i componenti digitali, compreso il software. Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà quindi essere marcato CE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.
- La documentazione potrà essere fornita in formato digitale, ad esempio rendendola disponibile su un sito internet; La lingua con cui sono fornite le informazioni dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e dalle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro
- Il nuovo regolamento macchine si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza della macchina. In particolare, la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.
- La cibersicurezza viene inserita nel nuovo regolamento macchine che chiede che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza siano progettati in modo da evitare che attacchi malevoli possano causare comportamenti pericolosi delle macchine. È stato inoltre introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.
- Il regolamento tiene conto delle nuove soluzioni di sicurezza da adottare per garantire la tutela delle persone in applicazioni collaborative, tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.
- La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.
- Tutte le tipologie di macchine attualmente elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE (tranne gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto) sono stati inseriti nella parte A dell'allegato I del nuovo Regolamento Macchine. I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza e utilizzano approcci di apprendimento automatico e le macchine che incorporano sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono stati immessi autonomamente sul mercato e che utilizzano approcci di apprendimento automatico, rispetto solo a questi sistemi.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione e verrà applicato dopo ulteriori 30 mesi; l’attuale direttiva 2006/42/CE sarà abrogata in pari data, ma sarà possibile immettere sul mercato macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE per 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del nuovo regolamento.