Una certa condotta è inesigibile perché il soggetto dal quale la si pretende non è il titolare della posizione di garanzia (dunque non è obbligato a porla in essere) oppure anche da costui in certi casi non si possono esigere specifici comportanti?
La sentenza in commento (26 aprile 2023 la Corte di cassazione penale, sezione IV ) ha affrontato il tema dell’inesigibilità della condotta dell’imputato che, nel caso, era il legale rappresentante di un’azienda che gestisce impianti di riscaldamento accusato (e condannato dai giudici di merito) del reato di incendio colposo a causa della violazione di una norma tecnica.
Tuttavia gli Ermellini hanno ravvisato una significativa carenza argomentativa nella sentenza di condanna proprio con riferimento alla esigibilità della condotta della cui omissione era accusato l’imputato. Per legge, l’imprenditore privo dei requisiti tecnico professionali per svolgere l’attività di installazione di impianti di riscaldamento, è obbligato a nominare un “responsabile tecnico” preposto alle mansioni di natura tecnica.
E’ quest’ultimo il soggetto cui compete l’obbligo di progettare i lavori e sovraintendere alla loro esecuzione “in conformità alle regole di buona tecnica”.
Il fatto che l'imprenditore sia tenuto a nominare un responsabile tecnico per l’esercizio di quell’attività comporta la piena traslazione ex lege di tutti gli obblighi di garanzia in capo al soggetto nominato. L’imprenditore, pertanto, non può rispondere delle carenze dell’impianto o dell’esecuzione dei relativi lavori, non essendo dotato delle necessarie qualifiche professionali o tecniche e, dunque, impossibilitato a cogliere le eventuali manchevolezze dei lavori. A nulla importa, spiegano ancor agli Ermellini, che dal punto di vista civilistico l’impresa sia comunque responsabile dei danni cagionati poiché i due ordinamenti giuridici rispondono a finalità differenti ed hanno quindi regole diverse.
La sentenza fa espresso riferimento alla necessità della delega scritta di conferimento dell’incarico al responsabile tecnico. Si tratta di una previsione di legge che ha una valenza perentoria, sicché la designazione verbale non deve ritenersi idonea ad esentare dagli obblighi di sicurezza l’imprenditore.