Che cosa succede se un’attività imprenditoriale viene svolta in assenza dei necessari titoli autorizzativi ambientali o, nonostante la presenza degli stessi, sia comunque pericolosa per l’ambiente e la popolazione?
Nel nostro Paese, così come nella maggior parte degli Stati di tradizione capitalistica più remota, il conflitto tra le esigenze produttive e quelle dell’ambiente costituisce uno dei problemi più complessi da risolvere. Queste difficoltà si riflettono, come è inevitabile che sia, nell’ordinamento giuridico.
Nel caso di specie l’amministrazione comunale aveva ordinato l’immediata interruzione dell’attività a un’autocarrozzeria che risultava essere priva dei titoli ambientali richiesti dagli articoli 269 e 272 TUA. Il provvedimento di cessazione dell’attività era stato assunto dal dirigente del servizio delle attività produttive del Comune locale. Il Tribunale amministrativo ha invece ritenuto che tale provvedimento dovesse essere emesso dal Sindaco in qualità di pubblico ufficiale responsabile della salute e sanità pubblica (al posto dell’abolita figura amministrativa del Podestà).
Trattasi di una questione di competenza che ha assorbito tutte le altre ragioni che la carrozzeria ricorrente aveva sollevato.
A fini di completezza, ricordiamo che questi provvedimenti, secondo la giurisprudenza corrente, sono di esclusiva pertinenza del Sindaco e che, come ricordato nella stessa sentenza, non possono essere delegati ad alcuna direzione interna dell’ente. Il Sindaco può, ovviamente, ricorrere alla consulenza delle strutture sanitarie competenti che, però, hanno solo una funzione consultiva. Ma la legge impone, anche a cagione delle evidenti cascate politiche della decisione, che il vaglio degli interessi in gioco sia espresso dall’organo apicale dell’ente territoriale.
Come vedremo, la decisione in commento non è espressione di un’interpretazione del tutto univoca.