Legge 9 ottobre 2023 n. 137 e le novità in materia ambientale e di responsabilità delle imprese ex D.lgs 231/01: quando i muscoli non servono, ma fanno fare bella figura.

Legge 9 ottobre 2023 n. 137 e le novità in materia ambientale e di responsabilità delle imprese ex D.lgs 231/01: quando i muscoli non servono, ma fanno fare bella figura.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

È in vigore dal 10 ottobre scorso la legge che ha modificato il decreto-legge n. 105 dell’agosto scorso che aveva affrontato alcune “emergenze” (presupposto per l’emanazione dei decreti-legge).

L’art. 6 modifica il reato di incendio boschivo, mentre l’articolo 6-ter punisce ora a titolo di reato ogni tipo di abbandono o deposito di rifiuti ovvero la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Prima di questo intervento l’abbandono di rifiuti era punito a titolo di reato solo se commesso nell’ambito di un’attività imprenditoriale: quello commesso dal privato era punibile come illecito amministrativo. La ragione di questa scelta era evidente: il ricorso alla sanzione amministrativa consente una procedura di contestazione e riscossione più celere ed efficace, anche da parte dei vigili urbani o da altre autorità presenti.

Ora, invece, si dovrà procedere come per qualsiasi altro reato. Si dovrà identificare l’autore, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, fare le indagini, il processo e via dicendo. Trattandosi di reato contravvenzionale i tempi sono molto ristretti e la prescrizione incombe.

La trasformazione dell’illecito amministrativo in penale, insomma, se da un lato manifesta la maggior severità del legislatore, dall’altro impone un surplus di burocrazia che non potrà che complicare l’accertamento.

È inoltre presumibile che le Procure della Repubblica, nei pochi casi che riusciranno a trattare, faranno ampio ricorso allo strumento del decreto penale che, però, prevede l’applicazione di una pena pecuniaria pari alla metà del minimo edittale, sicché, anche sotto questo profilo, l’esibizione muscolare del legislatore rischia di essere, almeno in parte, vanificata.

È stata aggiunta una circostanza aggravante ad effetto speciale (che aumenta, cioè, la pena di più di un terzo) per il reato di inquinamento ambientale.

Anche il delitto di disastro ambientale è ora aggravato quando è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Da ultimo, per quel che attiene alla riforma in ambito ambientale, la nuova legge amplia i casi nei quali è possibile la confisca, anche per equivalente, dei beni, del denaro o delle altre utilità del quale il condannato non possa giustificare la provenienza in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato (articolo 240 bis).

la nuova norma ha esteso a quasi tutti i reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale l’applicazione della confisca. Sono esclusi soltanto i reati colposi e l’impedimento del controllo previsto dall’articolo 452-septies c.p.