Il provvedimento, composto di cinque articoli e un allegato, così rubricati:
- "art. 1 - contenuto dei registri";
- "art. 2 - formato dei registri";
- "art. 3 - tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico";
- "art. 4 - fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche";
- "art. 5 - entrata in vigore e applicazione";
- "allegato - informazioni da includere nei registri di cui all'articolo 1",
risponde all'esigenza di semplificazione e di garanzia di qualità adeguata e uniforme a livello unionale dei registri di cui all'art. 67 del regolamento 1107 cit.; «la disponibilità di registri elettronici armonizzati, inoltre», - sottolinea la Commissione di Bruxelles - «può facilitare l'uso delle informazioni per altre finalità legittime, evitando la duplicazione degli sforzi e riducendo l'onere per gli utilizzatori professionali e le autorità pubbliche».