- numero di aliquote da prelevare e metodi e modalità di campionamento;
- risultati delle analisi/prove/diagnosi e loro valutazione da parte delle Autorità competenti;
- procedimenti di controperizia;
- procedimenti di controversia documentale ed analitica.
A seguito della succitata nota si sono resi necessari ulteriori chiarimenti in merito al ricorso del campionamento in unica aliquota per le analisi chimiche.
Con Nota Ministeriale 6 luglio 2023, n. 28045 il Ministero della Salute sottolinea che questo tipo di campionamento deve essere eseguito in situazioni del tutto occasionali quali, ad esempio, sospetto di reato, tossinfezione, intossicazione o altri casi specifici meglio descritti nei singoli piani di campionamento (es: bulbi oculari e tiroide nel PNR, istamina in pesce azzurro fresco, ecc.) e non può sostituirsi a quanto descritto nella stessa circolare per la costituzione del campione ufficiale in 4/5/6 aliquote.
Pertanto, nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale, si raccomanda di limitare il campionamento in singola aliquota ai soli casi in cui sia presente un sospetto di reato, un pericolo grave ed immediato per il consumatore o nei casi particolari descritti nei singoli piani specifici, inclusi i piani di monitoraggio.