La responsabilità oggettiva, vale a dire quella che viene attribuita a prescindere da un comportamento colpevole del soggetto interessato, è stata bandita completamente dall’ordinamento penale, mentre residua ancora nel diritto civile e amministrativo.
I casi più frequenti e noti sono quelli della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni amministrative commesse dal guidatore e quella del datore di lavoro per i danni a terzi cagionati dal dipendente.
Ma esiste ed opera questo principio in relazione alla posizione del proprietario del terreno nel quale siano commessi, a sua insaputa, reati ambientali?
Non sono infrequenti i casi nei quali terzi abbandonino rifiuti nel terreno altrui. Capita altresì che da tale abbandono derivi l’inquinamento del sito e di quelli limitrofi.
Il solo fatto di essere il proprietario del sito compromesso o deteriorato da terzi non comporta alcuna responsabilità penale; tuttavia, questo non significa una completa ed assoluta impunità.
Cerchiamo allora di capire quali sono i profili di responsabilità del proprietario (o, comunque, del possessore) del terreno:
- Responsabilità penale
- Responsabilità amministrativa:
- obbligo di rimozione dei rifiuti
- Responsabilità amministrativa. Bonifica del sito e messa in sicurezza di emergenza
- Responsabilità amministrativa. Sanzioni per l’abbandono di rifiuti.
Ricordiamo però che la premessa dell’analisi è la totale estraneità del proprietario nell’illecito correlato all’abbandono dei rifiuti. Un suo eventuale concorso, anche colposo, infatti, sposterebbe completamente la prospettiva giuridica.