Import/export sostanze ozono lesive, istruzioni Ue

Import/export sostanze ozono lesive, istruzioni Ue

di: Vincenzo Morena
Con la pubblicazione, lo scorso 27 febbraio sulla Gazzetta ufficiale C70, della Comunicazione n. 70/12 la Commissione Ue ha fornito le istruzioni alle imprese che nel 2024 intendono importare/esportare o produrre per usi di laboratorio una serie di sostanze che riducono lo strato di ozono.

 Nello specifico, il documento fa riferimento ai seguenti gruppi di sostanze:

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115;

- Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

- Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402;

- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio;

- Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano;

- Gruppo VI: bromuro di metile;

- Gruppo VII: idrobromofluorocarburi;

- Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi;

- Gruppo IX: bromoclorometano.

L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una licenza, mentre la produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi è soggetta ad autorizzazione preventiva. Inoltre, per la produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi, e per la importazione in libera pratica (per usi critici, per uso come materia prima, e per uso come agente di fabbricazione) sono previste restrizioni quantitative basate su un sistema di quote.

Sulla base di quanto previsto dal documento unionale, poi, le imprese non registrate nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/) saranno tenute a farlo entro il 22 maggio 2023; il 22 giugno 2023 è, invece, il termine ultimo entro cui presentare la domanda di quote di sostanze controllate.