Rifiuti e sottoprodotti. Ancora incertezze normative. Un caso emblematico: la pollina è rifiuto o sottoprodotto?

Rifiuti e sottoprodotti. Ancora incertezze normative. Un caso emblematico: la pollina è rifiuto o sottoprodotto?

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Interessante decisione del Consiglio di Stato, Sezione V n. 11472  del 28 dicembre 2022 che si cimenta nella non facile distinzione tra rifiuti e sottoprodotti.

Una ditta acquistava da allevatori terzi la “pollina” (deiezioni di animali avicoli) allo scopo di utilizzarle per la produzione di energia elettrica e calore. L’amministrazione pubblica aveva però negato l’autorizzazione alla costituzione dell’impianto di produzione di energia affermando che la pollina costituiva rifiuto e non sottoprodotto, sicché non erano rispettate le norme relative alle distanze (l'impianto, ad esempio, risultava vicino ad un asilo) né sufficientemente garantite le misure antinquinamento. Mancavano, inoltre, le autorizzazioni alla gestione del rifiuto.

Il Tribunale Regionale aveva poi annullato il provvedimento amministrativo di diniego ordinando una nuova conferenza dei servizi.
La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato da entrambe le parti; l’azienda e la Provincia.

Il tema giuridico principale del ricorso riguardava la natura della pollina: rifiuto o sottoprodotto?

Nel corso degli anni sono stati emessi diversi atti normativi che stabiliscono le condizioni alle quali devono sottostare gli oggetti per poter essere catalogati come “sottoprodotti”.

L’articolo 2-bis del D.L. 3 novembre 2008 n. 171 che reca le “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”, dedica un’apposita norma ai sottoprodotti.
“Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, (nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina) destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

L'articolo 2 bis, subordina, quindi, l’utilizzo della pollina quale sottoprodotto, alla condizione che sia utilizzata come combustibile dal suo produttore.

Siamo al cospetto di un conflitto apparente di norme: da un lato l’articolo 184-bis TUA che consente l’utilizzazione dei sottoprodotti da parte di terzi e, dall'altro, l’articolo 2-bis D.L 171/2008 che subordina la qualifica di sottoprodotto ad uno specifico uso da parte del suo produttore.

Commenta la Decisione del Consiglio di Stato, l’avvocato Daniele Zaniolo.