Lavoratori in smart working e medico competente, il Ministero fa chiarezza

Lavoratori in smart working e medico competente, il Ministero fa chiarezza

di: Vincenzo Morena
Smart working, "flessibile" anche il medico competente alla sorveglianza sanitaria. Per garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti dei lavoratori che operano in regime di lavoro agile, il datore può individuare - con apposita nomina - medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti. Questo l'importante chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello 1 febbraio 2023, n. 1.

Il Dicastero, facendo seguito ad una richiesta di una rappresentanza di imprese, dopo aver definito compiutamente la figura del medico competente, la relazione medico-azienda e, dopo aver illustrato l'art. 22, comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", ha ricondotto la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 39 D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per Sicurezza sul Lavoro), secondo il quale «nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento», precisando - inoltre - che «ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente».