Linee guida SNPA, movimentazione e trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale

Linee guida SNPA, movimentazione e trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale

di: Paola Chimienti
Pubblicate le Linee Guida SNPA n. 44/2023 riguardanti lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio.

La linea guida si ritiene fondamentale a fronte di un quadro normativo che, per quanto complesso e articolato, presenta alcune carenze e lacune, in modo particolare sui limiti di esposizione e di contaminazione:

- Per la concentrazione limite di esposizione per le fibre aerodisperse in ambiente esterno di vita (outdoor) non esiste un valore di legge.

- Si rileva un vistoso contrasto normativo tra il D.M. 14.05.96 e il D.Lgs. 152/06, e conseguentemente, col DPR 120/17. Segnatamente, il D.M. 14.05.96 richiede una valutazione della pericolosità dei materiali oggetto di attività estrattiva basata sull’Indice di rilascio con relativo valore limite, mentre il D.Lgs. 152/06 prevede una concentrazione soglia di contaminazione del suolo e del sottosuolo definita in termini di concentrazione in mg/kg, con relativo limite di legge. Ciò può portare alla contraddizione che un materiale del tutto idoneo all’estrazione e alla commercializzazione (perché con indice di rilascio inferiore al limite di legge), una volta messo in opera e sottoposto ad analisi nell’ambito di qualsiasi successivo intervento di scavo e movimentazione, possa risultare
contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e da classificare come “rifiuto pericoloso”.

Poiché la gestione del rischio amianto comporta un consistente impegno di risorse, con conseguenze sul piano economico che possono risultare rilevanti, è necessario introdurre un previo criterio di modulazione che tenga conto degli impatti ragionevolmente prevedibili in termini di entità e durata. Il primo fondamentale criterio può essere di tipo dimensionale, mutuando dal DPR 120/17 la distinzione in cantieri di piccole dimensioni (per quantità di terre e rocce da scavo prodotte non superiori a seimila metri cubi) e cantieri di grandi dimensioni (per quantità di terre e rocce da scavo prodotte superiori a seimila metri cubi), anche non sottoposti a VIA. Ancorché non prevista dalla normativa vigente, si ritiene che sia opportuno distinguere all’interno dei piccoli cantieri l’ulteriore categoria dei microcantieri. In essa rientrano la maggior parte dei cantieri minori, perlopiù privati, di estensione e volumi di scavo oggettivamente ridotti e di durata dei lavori particolarmente contenuta, per i quali gli impatti attesi sono realisticamente modesti e tali da poter essere gestiti con un relativo aggravio delle normali buone prassi di cantiere.

Pertanto, per una la lettura più agevole delle Linee Guida si rende necessaria la consultazione della tabella 2 consultabile al capitolo 4.