In particolare, il documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 17 luglio, n. L180 e che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach), prevede nello specifico limiti corrispondenti a:
- 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
- 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli.
Sono previste diverse deroghe che riguardano, ad esempio, agli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, gli articoli da costruzione utilizzati al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore, gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono presenti in natura.
Ricordiamo che la formaldeide è una sostanza presente in natura negli organismi viventi. Essa può essere rilasciata dalla decomposizione di sostanze presenti in natura nei materiali utilizzati per produrre un articolo, come nel caso della degradazione della lignina nel legno massiccio.
La formaldeide, inoltre, è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.