In particolare, il documento prevede.
- modifiche all'art. 1 ("Definizioni");
- modifiche all'art. 2 ("Oggetto");
- modifiche agli artt. 3, 4 e 5 (rubricati rispettivamente "Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti", "Rilascio delle Autorizzazioni", "Obblighi degli operatori autorizzati");
- modifiche agli artt. 10, 11, 12, 13 e
14 ("Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti", "Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada", "Attività degli organismi di supervisione sui centri di controllo privati", "Vigilanza sugli operatori autorizzati, "Revoca e sospensione delle autorizzazione");
- modifiche all'art. 15 ("Requisiti dell'ispettore");
- modifiche all'art. 16 ("Commissione d'esame per ispettori");
- modifiche agli artt. 17 e 18 ("Regime giuridico degli ispettori autorizzati", "Sanzioni per l'ispettore");
- modifiche all'art. 19 ("Tariffe").
Il decreto prevede, inoltre, l'introduzione di una disciplina transitoria per i centri 870 (con il nuovo art. 19 bis), diverse soppressioni (artt. 6, 7, 8, 9 e 20, commi 1, 2 e 4, e l'allegato 1), e la previsione di uno "Standard formativo per i corsi si aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".