Acque destinate al consumo umano. Attuata la direttiva (UE) 2020/2184

Acque destinate al consumo umano. Attuata la direttiva (UE) 2020/2184

di: Sonia Corna
Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo.

Tale decreto, composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l'obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano.

Nell'art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

- delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

- del sistema di fornitura idro-potabile

- dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6 è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, la cui composizione e le cui funzioni sono individuate nell'art. 20 del D.Lgs.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (di questi ultimi si occupa in particolare l'allegato IX).

I controlli, volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, si articolano in controlli esterni (svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

Segnaliamo che le regioni e province autonome effettuano, per la prima volta entro il 12 luglio 2027, e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano e, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA, la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.

Mentre i gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" è abrogato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023.