Il risultato è che, non essendoci una legislazione armonizzata sui botanicals negli alimenti e negli integratori alimentari, sono i singoli Stati membri che stabiliscono se questi siano prodotti alimentari oppure medicinali e predispongono elenchi positivi o negativi di quelli autorizzati negli alimenti. Il che può incidere negativamente sulla sicurezza e sul benessere dei consumatori, conducendoli ad erroneamente presumere che le indicazioni commerciali che trovano sui prodotti, siano state valutate scientificamente e che il rischio sia stato gestito.
Ricordiamo che il Reg. (CE) n. 1924/2006 si applica a tutte le comunicazioni commerciali, comprese l'etichettatura e la pubblicità, nonché nelle comunicazioni agli operatori sanitari.
A tale proposito, non risulta essere nota o, piuttosto, pare essere stata sottovalutata una rilevante sentenza della Corte di Giustizia risalente all’anno 2016, SENTENZA 14.7.2016 IN CAUSA C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb eV vs Innova Vital GmbH, che ha statuito sulle indicazioni ex Reg. (CE) n. 1924/2006 figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute.
Vediamone i punti salienti.