Dall’8 febbraio in vigore le nuove sanzioni per chi distrugge o deturpa beni culturali o paesaggistici

Dall’8 febbraio in vigore le nuove sanzioni per chi distrugge o deturpa beni culturali o paesaggistici

Con la legge 6 2024, pubblicata sulla G.U. del 24 gennaio, sono introdotte le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Ferme le sanzioni penali applicabili, previste all’art. 518-duodecies del codice penale sono aggiunte:
- Una sanzione amministrativa di una somma da euro 20.000 a euro 60.000 per chiunque distrugge o deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Una sanzione amministrativa di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 per chiunque, fuori dei casi precedenti deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui

A irrogare le sanzioni amministrative previste, è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata o una sanzione penale, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni, delle misure punitive già irrogate.

Le nuove sanzioni entrano in vigore dall’8 febbraio 2024.