Le responsabilità dei garanti della sicurezza non si elidono, ma si sommano. L’ennesima conferma del principio da parte della Corte di Cassazione

Le responsabilità dei garanti della sicurezza non si elidono, ma si sommano. L’ennesima conferma del principio da parte della Corte di Cassazione

di: Daniele Zaniolo

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 4, 8 novembre 2024, n. 41172 si è posto il problema del concorso delle responsabilità.
Nello specifico, durante lavori di demolizione in un cantiere nel quale lavoravano più imprese, una parete era crollata colpendo sia il titolare di una impresa, che aveva riportato lesioni, sia un suo dipendente, il quale era deceduto a seguito dell'impatto. Nei confronti del datore di lavoro del deceduto sono stati individuati, da parte del giudice di primo grado, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e l'inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’imputato ha contestato il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento letale. Asserisce la difesa che gli errori progettuali nel piano di coordinamento costituirebbero la causa unica dell’evento.