Sugar tax, la Consulta: è legittima

Sugar tax, la Consulta: è legittima

di: Vincenzo Morena
La sugar tax, l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, è legittima. Lo ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale n. 2024/49 depositata il 26 marzo.
La Consulta ha così dichiarato non fondata l'eccezione di legittimità dell'art. 1, commi 661-676, della legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) che ha introdotto nel nostro ordinamento la tassa sulle bevande zuccherate.
La questione era stata sollevata dalla seconda Sezione del Tar Lazio, che aveva censurato tale disciplina per violazione del principio di eguaglianza tributaria, in quanto la nuova imposta - non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo - è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l'aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze.
La Corte ha, quindi, respinto le argomentazioni a sostegno della incostituzionalità, ritenendo che la scelta disincentivante del legislatore operata con l'introduzione della citata tassa non risulta «né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo», ma, anzi, compensa le spese che dovrebbe affrontare lo Stato per i possibili danni alla salute dei cittadini, in quanto serve a scoraggiare il consumo di tutte quelle bevande «il cui eccessivo utilizzo può generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il Servizio sanitario nazionale».
Le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano, dunque, che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.