Numerosissime sono le sentenze sia di merito che di legittimità che, negli anni o, meglio, nei decenni, hanno statuito e statuiscono sul reato in materia agroalimentare di cattiva conservazione degli alimenti, in quanto trattasi di illecito penale di facile e frequente verificazione.
Pur essendo contestualizzata all’interno dell’art. 5 della L. 283/1962, ove sono elencate le diverse ipotesi di contravvenzioni riconducibili a reati di pericolo presunto, la fattispecie di cui alla lettera b) “in cattivo stato di conservazione”, è stata qualificata dalle SS.UU., nell’ormai lontano 2001, come reato di danno (Cassazione penale SS.UU del 19.12.2001).
Con Sentenza n. 20937 del 27 maggio 2021, la Cassazione penale, ha chiarito come la natura di reato di danno attribuita dalle SSUU alla contravvenzione in esame non richieda la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Una recentissima sentenza della Sezione III della Cassazione penale (Cass. pen., Sez. 3, n. 5672/2024), nel fornire ulteriori esplicazioni circa i requisiti valevoli alla riconduzione di una fattispecie concreta alla fattispecie astratta prevista dall’art. 5, lett. b), pone anche alcuni interessanti riferimenti al rapporto tra l’illecito penale in parola e l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 193/2007, relativo al mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.