Come noto, il D.L. 146/21 ha introdotto anche per il datore di lavoro l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione (art. 37, comma 7 D.Lgs 81/08). La scelta legislativa riflette una presa di coscienza importante, ossia quella che il datore di lavoro, sebbene al vertice dell’impresa, non è necessariamente una persona in grado di valutare i rischi perché non necessariamente conosce i rischi produttivi, contrariamente a quanto è stato assunto fin dall’inizio nel mondo della Sicurezza.
Tuttavia, sempre l’articolo 37 TUS prevede che i corsi obbligatori per il datore di lavoro debbano essere conformi a quelli definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. Accordo che, come noto, non è stato ancora assunto.
In assenza di una norma transitoria, ci si è chiesti se l’obbligo formativo a carico dei datori di lavoro sia da ritenersi già entrato in vigore o meno. L’interpretazione della Pubblica Amministrazione di riferimento, con la Circolare n. 1/2022 del 16 febbraio 2022, riferita alla formazione del Preposto, è che l’obbligo biennale decorrerà dall’approvazione dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni che dovrà emanare specifiche norme transitorie.
Al seguito dell’entrata in vigore della patente a punti con il decreto-legge 19 del 3 marzo 2024, articolo 29, ossia del nuovo sistema di qualificazione delle imprese ai fini della sicurezza, la formalizzazione delle linee guida dei corsi formativi diventa una necessità non più procrastinabile. I corsi, anche per i datori di lavoro, diventeranno il principale mezzo per il recupero dei punteggi persi a seguito di illeciti.