di: Simona Galante
Nel Decreto Legge 19, del 2 marzo 2024, all'articolo 29 comma 19, troviamo modifiche al D.Lgs. 81/2008. È stato sostituito l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) inserendo direttamente nel testo del D.Lgs 81 la "patente a punti" e rinunciando a demandarne l'istituzione a ulteriori Decreti Ministeriali.
La patente a punti è prevista esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X dell'81/2008.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Fino a quando l'azienda non ha ricevuto la patente, può continuare a lavorare, in attesa, prevedibilmente, della validazione dei documenti prodotti, come stabilito al comma 2 "Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro".
Una volta concessa la patente, vengono assegnati all'azienda 30 punti e, fino a quando non scende sotto i 15 punti, l'azienda può continuare ad operare all'interno dei cantieri.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
L'INL può sospendere la patente, quindi anche la possibilità di accedere ai cantieri, a fronte di eventi gravi (comma 5).
"I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7" (comma 7).
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti. Se l'azienda dovesse operare anche senza la patente, la sanzione è particolarmente significativa.
Nel comma 9 viene indicato che le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
La norma entra in vigore non prima del 1° ottobre di quest'anno e, comunque, non prima che il portale per l'acquisizione dei documenti e della loro verifica non sia attivo.
Tra le disposizioni del DL Pnrr 4 occorre, infine segnalare, anche l'art. 29, commi 7- 9 che prevede un attestato e iscrizione nella lista di conformità INL ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate virtuose: l'Ispettorato, infatti, può rilasciare un attestato agli imprenditori nei cui confronti non siano emerse irregolarità o violazioni a seguito di un un'ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa la sicurezza sul lavoro).
L'attestato comporta l'iscrizione del datore di lavoro, previo assenso, in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato, appunto, "Lista di conformità INL". Tale iscrizione fa sì che il datore non sia sottoposto per dodici mesi ad ulteriori verifiche ispettive nelle stesse materie oggetto dell'accertamento che ha dato luogo al rilascio (salvo alcune eccezioni).
In caso, poi, di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Nella tabella seguente le modifiche apportate al D.Lgs 81/2008 dal DL 19/2024 sono evidenziate in grassetto.
Tabella delle modifiche apportate dal DL 19/2024 al D.Lgs 81/2008
(continua...)
La patente a punti è prevista esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X dell'81/2008.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Fino a quando l'azienda non ha ricevuto la patente, può continuare a lavorare, in attesa, prevedibilmente, della validazione dei documenti prodotti, come stabilito al comma 2 "Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro".
Una volta concessa la patente, vengono assegnati all'azienda 30 punti e, fino a quando non scende sotto i 15 punti, l'azienda può continuare ad operare all'interno dei cantieri.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
L'INL può sospendere la patente, quindi anche la possibilità di accedere ai cantieri, a fronte di eventi gravi (comma 5).
"I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7" (comma 7).
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti. Se l'azienda dovesse operare anche senza la patente, la sanzione è particolarmente significativa.
Nel comma 9 viene indicato che le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
La norma entra in vigore non prima del 1° ottobre di quest'anno e, comunque, non prima che il portale per l'acquisizione dei documenti e della loro verifica non sia attivo.
Tra le disposizioni del DL Pnrr 4 occorre, infine segnalare, anche l'art. 29, commi 7- 9 che prevede un attestato e iscrizione nella lista di conformità INL ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate virtuose: l'Ispettorato, infatti, può rilasciare un attestato agli imprenditori nei cui confronti non siano emerse irregolarità o violazioni a seguito di un un'ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa la sicurezza sul lavoro).
L'attestato comporta l'iscrizione del datore di lavoro, previo assenso, in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato, appunto, "Lista di conformità INL". Tale iscrizione fa sì che il datore non sia sottoposto per dodici mesi ad ulteriori verifiche ispettive nelle stesse materie oggetto dell'accertamento che ha dato luogo al rilascio (salvo alcune eccezioni).
In caso, poi, di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Nella tabella seguente le modifiche apportate al D.Lgs 81/2008 dal DL 19/2024 sono evidenziate in grassetto.
Tabella delle modifiche apportate dal DL 19/2024 al D.Lgs 81/2008
