di: Vincenzo Morena
Nuovi chiarimenti sui casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene nuovamente – con una Circolare datata 14 maggio 2024 n. 13921 – sull'applicazione del DM 7 agosto 2023, che regolamenta l'esenzione della nomina dei consulenti ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di
merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'accordo.
«Il motivo» – viene spiegato nel documento – è che «sono pervenuti quesiti» che necessitano approfondimenti. Il Dicastero, quindi, interviene per precisare:
- l'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.M.;
- i casi di esclusione o esenzione totale di cui all'art. 3 del D.M.;
- i casi di esenzione parziale di cui all'art. 4 del D.M.;
- indicazioni sul Registro (artt. 4 e 5 del D.M.);
- le attività di spedizioni occasionali - art. 5 del D.M.;
- i casi di esenzione per esclusione (art. 6 del D.M.);
- le ipotesi di prescrizione di sicurezza e formazione - art.7 del D.M.;
- indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce.