La nota n. 694/2024 dell’INL fa chiarezza sull’applicazione del DPR 177/2011

La nota n. 694/2024 dell’INL fa chiarezza sull’applicazione del DPR 177/2011

di: Simona Galante

A seguito della richiesta di chiarimenti riguardo l'obbligatorietà o meno della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali tramite l'Ispettorato Nazionale del lavoro, ha emanato la Nota n. 694/2024 in cui viene ribadito quali siano i casi per cui è necessario provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro del personale dell'appaltatore.

 La mancanza di chiarezza aveva portato, negli anni, diverse aziende ad essere sanzionate. Ora nella Nota viene spiegato chiaramente che se l’intento del legislatore fosse stato quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita.

Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 , all'art. 2, prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. Il DPR impone alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi – esperienza almeno triennale – e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato.

Chiarisce la Nota: "Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. "


 (continua...)